I diritti del viaggiatore rimasto a terra e gli obblighi delle compagnie aeree: scopri quando puoi agire e cosa puoi ottenere!
Attenzione: i riferimenti di seguito riportati non possono in alcun modo sostituire l’assistenza di un professionista. Crediamo che ogni turista debba essere consapevole dei propri diritti, ma evita il fai da te per non compromettere la tua situazione e scrivici! I nostri professionisti gestiranno la tua pratica con rapidità e consapevolezza.
Quando pensiamo alle vicende inerenti i voli aerei, possiamo ora ricomprendere non solo i voli di linea regolarmente e singolarmente acquistati, ma anche tutta una serie di biglietti a condizioni speciali, last minute, inseriti in programmi frequent flyer, charter, voli organizzati da tour operator, e così via.
Questa premessa non è superflua, poiché fino a pochi anni fa la normativa comunitaria tutelava unicamente una fascia limitata di soggetti, ora estesa grazie al nuovo Regolamento CE n. 261/04. Condizione necessaria per l’applicazione della disciplina del Regolamento 261/04 è però che il volo parta o arrivi in un aeroporto della Comunità Europea; in alternativa, i viaggiatori potranno comunque invocare la Convenzione di Montréal del 1999.
Ma vediamo cosa stabilisce il regolamento CE n. 261. In caso di ritardo del proprio volo, grazie ad una pronuncia della CIJ del 2009, i passeggeri hanno diritto ad ottenere una compensazione pecuniaria da parte del vettore, da differenziarsi a seconda delle ore di ritardo e della tratta da percorrersi, oppure il rimborso totale del biglietto (quando il ritardo superi le 5 ore) o in alternativa ad essere imbarcati su un altro volo a spese del vettore. Il passeggero peraltro dovrà ottenere la massima assistenza a terra, consisente in un pasto gratuito, due telefonate e se necessario trasporto e alloggio. Comunque, poiché il ritardo arereo è disciplinato anche dalla già menzionata Convenzione di Montréal e dal nostro Codice della Navigazione, al passeggero é dato di considerare il Regolamento Comunitario come una tutela minima, potendo comunque richiedere maggiori danni sulla base di queste altre due normative.
Ipotesi diversa dal semplice ritardo è l’overbooking, ovvero quella circostanza per cui il vettore “vende” più posti di quelli a disposizone, confidando nel fatto che, comunque, qualche passeggero non si presenti. Quando si verifica una situazione di questo tipo, il vettore è obbligato a cercare dei “volontari” che non abbiano problemi a restare a terra, dietro la concessione di benefici economici oltre alla normale corrisponsione del rimborso o del volo alternativo ( e quindi oltre alle tutele già viste per il ritardo arereo). Tale compensazione pecuniaria e assistenza viene assegnata in modo “forzato” (e la Compagnia aerea sceglie dunque chi rimane a terra) quando non si siano individuati abbastanza volontari. Come evidenziato in precedenza, la disciplina deve applicarsi anche ai voli non di linea (esempio i charter).
Quanto invece alla cancellazione del volo, è opportuno precisare che questa ha luogo quando il vettore non è in grado di far partire l’aereo(ipotesi quindi diversa da un negato imbarco). La cancellazione dà sempre diritto al rimborso del volo, anche nel caso in cui sia dovuta ad ipotesi eccezionali ed imprevedibili; tuttavia, in questi ultimi casi, il vettore potrà quantomeno evitare la compensazione pecuniaria ulteriore. Pertanto, nel caso di volo cancellato il passeggero avrà sempre diritto al rimborso, oltre ad una ulteriore compensazione pecuniaria, nel caso in cui la compagnia non dimostri che si tratti di un evento eccezionale (non basta, nella generalità dei casi, un guasto tecnico). Poiché in tema di ritardo e cancellazione si sovrappongono diverse discipline –Regolamento CE, Convenzione di Montréal e Codice della Navigazione- è opportuno valutare che disciplina invocare. Infatti le medesime situazioni possono originare diversi tipi (e quantificazioni) di rimborso e compensazione a seconda delle normative invocate.